venerdì 3 settembre 2010

COSMETICI: QUANTO LI CONOSCIAMO?

Nell'immaginario collettivo "cosmetico" vuol dire prodotto per il trucco e, spesso, soprattutto per gli uomini, qualcosa che riguarda prevalentemente le donne. Niente di più fuorviante!
Definizioni e legislazione
Ogni giorno ciascuno di noi, uomo o donna, utilizza almeno 7 diversi prodotti. Proviamo a contarli: la mattina ci alziamo e ci laviamo le mani e/o il viso con un sapone/detergente (1), usiamo un dentifricio (1), magari facciamo una doccia (1-2) oppure semplicemente usiamo un detergente intimo (1), mettiamo un deodorante (1), magari una crema (1), c'è chi fa la barba (2) e chi si trucca (2-4..) e infine un profumo prima di uscire (1). Abbiamo utilizzato già almeno 7 prodotti e siamo solo all'inizio della giornata; senza contare poi gel, lacca o fissativo per capelli, salviettine profumate o sapone liquido durante il giorno, prodotti solari se siamo al mare o in montagna, e varie ed eventuali.
Cosmetici, quindi, sono tanti prodotti diversi, che vanno da quelli “per la pulizia della persona” a quelli di profumeria, la cosmesi decorativa, i prodotti professionali per parrucchieri, estetiste e saloni di bellezza, i prodotti termali, quelli per la protezione solare, ecc.
Si comprende, quindi, come il settore cosmetico sia uno dei più grossi mercati dei beni di largo consumo: è, infatti, il secondo mercato della chimica, dopo la chimica di base, e l'Italia è il quarto mercato europeo come dimensioni, subito dopo Germania, Francia ed Inghilterra, con un consumo di circa 9100 milioni di Euro nel 2009 ed un incremento del 50% negli ultimi 10 anni (Fonte UNIPRO).
Nonostante gli effetti della crisi partita nell’autunno 2008, in Italia crescono i consumi di cosmetici in tutti i canali ad eccezione dei saloni estetici e dell’acconciatura rispettivamente in calo del 4,5% e del 5,1%. Il valore totale è pari a 9.107 milioni di euro per un tasso di sviluppo dello 0,3%.
Un grosso giro d'affari e una tendenza a consumi decisamente in crescita.
Tutto questo richiede una costante attenzione alla qualità del prodotto finito ed alla sicurezza di chi ne fa uso, perciò l'Unione Europea, negli ultimi 10 anni, ha emanato Direttive volte a disciplinare il settore, date le pressanti richieste da parte del consumatore di prodotti sempre più sicuri, innocui, ecologici, non sperimentati su animali e di scarso impatto sull'ambiente.
Da parte di chi opera nel settore e formula un cosmetico occorrono competenze scientifiche a largo raggio, che vanno dalla biochimica alla fisica, anatomia e fisiologia della cute, farmacologia e tossicologia, tecnica di formulazione e conoscenze della normativa vigente in materia cosmetica, per garantire un prodotto di qualità sempre più elevata per un consumatore sempre più attento ed esigente.
In Italia la normativa che disciplina il settore fa riferimento alla Legge n. 713/86 e successive modifiche con Decreto Legislativo n. 126/97, oltre alle norme tecniche sull'idoneità dei locali dell'officina cosmetica, contenute nel Decreto Ministeriale n. 328/87. È utile avere presente a grandi linee cosa dice la normativa sul cosmetico, in modo da sapere cosa ci si può o ci si deve aspettare e cosa, invece, non si può pretendere da un prodotto cosmetico.
I cosmetici sono "… le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, denti, organi genitali esterni), oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato." (art. 1 -L. 713/86- testo integrato). Inoltre "...i prodotti cosmetici non hanno funzionalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche" (art. 2 -L. 713/86- testo integrato).
La cosmetologia è quella scienza che si occupa di studiare tutte le materie prime ed il modo di miscelarle tra di loro per ottenere un cosmetico, una preparazione da applicare sulla pelle, sui denti e sulla bocca allo scopo di pulirle e mantenerle in buono stato.
La cosmetologia è una disciplina “giovane”, in quanto in Italia è presente solo dal 1970 quando per la prima volta è entrata a far parte come materia di studio in un corso di laurea. La facoltà di Farmacia di Torino fu la prima in Italia ad inserire nel suo ordinamento un corso di chimica dei prodotti cosmetici.
Il docente era il Dott. Gianni Proserpio laureato in Chimica Industriale, Farmacia e Scienze Biologiche, uno dei più quotati cosmetologi italiani ed europei.
La normativa che costituisce la legge-guida della cosmetologia è rappresentata dalle seguente Leggi e Decreti Legislativi : n° 713 del 11/10/1986; D.Lgs. n°300 del 10/09/1991; D.Lgs. n° 126 del 24/04/1997, D. Lgs n° 50 del 15 febbraio 2005 che è stato pubblicato nella G.U. n. 87 del 15 aprile 2005 e che recepisce le direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE in materia di prodotti cosmetici.
Il D. Lgs n° 50 del 15 febbraio 2005 ha introdotto delle importanti novità per quanto riguarda le informazioni che si trovano sull’imballaggio dei prodotti cosmetici , o su un foglietto illustrativo allegato, quando il prodotto è di piccole dimensioni:
indirizzo del fabbricante, o del responsabile dell'immissione sul mercato all'interno della Comunità europea, in modo tale che si possa identificare l' impresa per chiedere maggiori informazioni o segnalare eventuali problemi;
contenuto del prodotto al momento del confezionamento per i prodotti con peso o volume netto superiore o uguale rispettivamente a 5 grammi o 5 millilitri.(fanno eccezione, oltre ai prodotti sotto queste misure , anche le confezioni monouso e i campioni);
data di durata della conservazione: obbligatoria, per ora, solo per i prodotti con durata inferiore ai 30 mesi. Indica la data fino alla quale il prodotto, conservato naturalmente nel modo più opportuno, rimane sicuro. Questa data viene indicata con la dicitura "Usare preferibilmente entro ...", seguita dalla data o dall' indicazione del punto dell' etichetta in cui essa figura;
precauzioni particolari per l' uso, se necessarie;
lotto di fabbricazione che permette l' identificazione esatta della date e del luogo di produzione del cosmetico.
funzione del prodotto, salvo che ciò sia ovvio;
elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso.
Sui cosmetici di durata superiore a 30 mesi deve essere indicato il periodo post-apertura o PAO indicante il simbolo di un barattolo aperto con il periodo di tempo minimo, in cui il prodotto può essere utilizzato in tutta sicurezza una volta aperto. Questo risolverà anche la questione della possibilità di utilizzare, da un anno all' altro, i prodotti solari.
Il PAO, indica il periodo di tempo all' interno del quale il cosmetico potrà essere usato in tutta sicurezza in quanto continuerà a mantenere le proprie caratteristiche dopo essere stato aperto, conservato e manipolato correttamente. Il PAO è un periodo di tempo indicativo stabilito sulla base delle conoscenze acquisite dai produttori sui loro stessi prodotti. Il PAO è indicato in mesi (numero preceduto dalla lettera M), dentro o fuori il simbolo rappresentato da un barattolo aperto. Un cosmetico viene considerato aperto quando viene utilizzato per la prima volta. Il PAO va quindi calcolato a partire da questo primo uso. Il PAO non è applicabile ai prodotti monodose, perché non c' è «periodo d' uso» in senso stretto dopo averli aperti, e neppure ai prodotti che non possono essere aperti e per i quali non c' è di conseguenza il rischio di contatto - e contaminazioni - con l' ambiente (si pensi agli spray, formulazione spesso usata, per esempio, per prodotti come deodoranti, oppure lacche), e ai prodotti che non presentano alcun rischio di deterioramento dopo l'apertura. Questi ultimi sono in genere preparati «ostili» alla crescita di microrganismi in quanto ad alto contenuto di alcol, con pH molto alto o basso, oppure perché contengono poca acqua.
Quali sono le regole di buona conservazione? Quando un cosmetico viene aperto, elementi esterni, come ossigeno e microrganismi, possono infatti comprometterne la qualità. Ecco allora alcuni utili suggerimenti, messi a punto dagli esperti dell' Unipro, per conservare correttamente tutti i prodotti cosmetici. Aprire le confezioni solo prima dell' impiego. Evitare di lasciare i prodotti aperti ed inutilizzati per tempi troppo lunghi. Dopo aver usato un cosmetico, richiuderlo sempre accuratamente. Se il cosmetico mostra evidenti segni di alterazione dell'aspetto e dell'odore è possibile che la sua qualità non sia più ottimale per cui è meglio sospenderne l'utilizzo.
Meglio evitare di diluire i cosmetici o di miscelarli con altri prodotti, a meno che si tratti di operazioni previste dalle istruzioni d' uso. Nel caso di mascara ed eyeliner evitare di pompare aria nel contenitore muovendo su e giù lo spazzolino: si rischia infatti di alterare la qualità del prodotto. Mantenere puliti tutti gli oggetti che vengono in contatto diretto con il cosmetico, come per esempio spugnette, spatole o spazzolini, che vanno lavati con sapone o detergenti delicati e lasciati asciugare completamente prima dell' uso successivo.
Deve essere, altresì indicata in etichetta la presenza di 26 sostanze, contenute in materie prime quali aromi e profumi, identificate come potenzialmente allergizzanti.
Queste 26 sostanze, sintetiche o naturali, sono presenti soprattutto nelle fragranze (es. oli essenziali) che vengono impiegate nei profumi utilizzati in molti prodotti cosmetici. Sebbene la compatibilità cutanea dei prodotti cosmetici sia completamente testata, è inevitabile che un numero esiguo di individui possa manifestare una reazione cutanea (irritazione o rossore) a sostanze cui è allergico. In questo contesto, il progresso scientifico ora permette, grazie allo sviluppo della ricerca e al miglioramento dei metodi di analisi, di identificare quelle sostanze potenzialmente responsabili di allergie. Oltre a consentire una maggiore informazione verso i consumatori, la nuova etichettatura permetterà anche ai dermatologi di essere più efficaci nell'individuazione delle allergie, poiché potranno includere queste 26 sostanze nei test allergologici.
L'obbligo previsto dalla direttiva europea può essere considerato come una misura di salute pubblica, che non mira a vietare queste sostanze, ma ad informare i consumatori sulla loro presenza nei prodotti cosmetici. In effetti queste sostanze hanno un ruolo fondamentale in quanto contribuiscono a conferire ai prodotti che le contengono un particolare aroma. Tale provvedimento è molto importante perché da un lato aiuterà i medici, facilitando la diagnosi di allergie da contatto, e dall'altra parte permetterà ai consumatori allergici ad alcune sostanze profumate di identificarne la presenza nei prodotti ed evitarne così l'utilizzo.
Quest'obbligo di etichettatura riguarda i prodotti cosmetici che contengono più di:
10 ppm [ppm indica parti per milione (1mg/1Kg o 1ml/1L)] di ciascuna delle 26 sostanze profumate, per i prodotti senza risciacquo;
100 ppm di ciascuna delle 26 sostanze profumate, per i prodotti con risciacquo.
Le sostanze profumate interessate esistono allo stato naturale, ma possono essere ottenute anche tramite sintesi; in particolare 16 delle 26 sostanze identificate possono essere presenti allo stato naturale (ad esempio l'essenza di rosa contiene nella sua composizione 6 di questi allergeni: geraniolo, citronellolo, citrale, eugenolo, farnesolo, linalolo).
Tra le 26 sostanze profumate identificate, numerose sono quelle considerate come facilmente sensibilizzanti.
Questo provvedimento di protezione della salute rientra in una strategia di prevenzione e completa le misure preventive già adottate che miravano a limitare l'utilizzo di un certo numero di queste sostanze per minimizzarne gli effetti avversi.
Per aggiornamenti sulla normativa dei prodotti cosmetici è possibile consultare il sito del Ministero della Salute al seguente link:
http://www.ministerosalute.it/cosmetici/archivioNormativaCosmetici.jsp?lingua=italiano&menu=normativa
La legge fornisce quindi un elenco indicativo dei prodotti che si possono considerare cosmetici. In definitiva tutte le funzionalità e le azioni svolte dal cosmetico non dovrebbero superare il limite della giunzione dermo-epidermica, quella sottile linea di demarcazione e congiungimento tra lo strato profondo (il derma) e quello più superficiale (epidermide) della nostra pelle.
In realtà il nostro organismo non funziona a compartimenti stagni: l'epidermide non è strutturalmente isolabile dal derma se non per comodità descrittive e didattiche e pretendere che qualcosa applicata sulla superficie cutanea resti lì e non vada ulteriormente in profondità è, probabilmente, solo una questione di comodo per chi deve spartirsi fette di mercato ed individuare settori di competenza professionale, definendo chi può fare la tal cosa e chi non può vendere la tal'altra.
Tant'è vero che un neologismo che probabilmente entrerà ben presto nell'uso comune e nella futura concezione di questi prodotti è quello di "cosmeceutico", cioè un cosmetico che avrà sempre più una funzionalità farmaceutica. Al momento questa funzionalità è riservata a pochi formulati ad uso topico (cioè esterno, locale), che sono di esclusiva pertinenza medico-sanitaria, come quelli contenenti estrogeni o acido retinoico, il cui utilizzo è vietato in un prodotto cosmetico.
Sta di fatto comunque che, a norma di legge, un cosmetico non può vantare, né si può pretendere che abbia azioni terapeutiche, curative e quindi azioni a livello sistemico, globale sull'organismo umano.È interessante, a tal proposito, fare un breve accenno alla questione della cellulite, che come si sa è una vera e propria patologia, oltre che un inestetismo, tant'è che la definizione medica è Pannicolopatia Edemato-Fibrosclerotica (PEF) o liposclerosi (coniata nel 1983), perché la formazione tipica è un nodulo di cellule adipose degenerate, circondato da tessuto sclerotico e poco irrorato. Tuttavia, siccome la liposclerosi progredisce per stadi di gravità crescente, il cosmetico può intervenire sui primi stadi, tentando di bloccare la progressione della degenerazione tissutale e come coadiuvante nel trattamento della patologia.
Alcuni principi attivi utilizzati nei cosmetici peraltro superano la barriere dermo-epidermica e hanno un'influenza sull'organismo.
Sembra che i principi attivi contenuti in queste piante intervengano sul riassorbimento degli edemi, ristabilendo la permeabilità vasale e impedendo la fuoriuscita di essudato dai capillari dermici: un intervento, come si comprende, che va ben aldilà della suddetta giunzione dermo-epidermica.
La questione, quindi, resta aperta: è ammissibile un utilizzo cosmetico (anche a base di piante) i cui principi funzionali agiscono a tali profondità?
E' ammissibile purché venga dato al prodotto un taglio squisitamente cosmetico e non terapeutico: nessuna pretesa, insomma, di risolvere il problema, ma forse un piccolo contributo ed un modo per prendersi cura di sé e del proprio corpo.

2 commenti:

blablush ha detto...

Ciao.
Ho citato il tuo post sul mio blog, a proposito di una mia crema scaduta.
http://bla-blush.blogspot.com/2011/01/creme-scadute-orrore.html

Unknown ha detto...

Salve,
Le piacerebbe una collaborazione da blogger presso la nostra futura rivista per il bene comune?

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